Bagni per disabili nei locali pubblici: cosa dice la legge?

Bagni per disabili nei locali pubblici: cosa dice la legge?

Ci siamo occupati tante volte del ruolo dei disabili all’interno della società, esplorando la loro relazione con le aziende e con il lavoro, le difficoltà da superare, anche grazie all’aiuto di una nuova figura professionale (il Disability Manager) pronto a fare da intermediario, e abbiamo anche visto come l’accessibilità possa rivelarsi addirittura una perfetta strategia di marketing per una realtà commerciale, instillando l’instaurazione di un legame di fiducia con i clienti, fondato proprio sulla condivisione di alcuni valori e prese di posizione.

Ci sono ancora molti passi da fare, però, e tantissimo va ancora regolarizzato e modificato il più possibile per garantire un’inclusione ed un’integrazione davvero efficiente al 100% per i portatori di handicap: a volte, per l’abbattimento delle barriere architettoniche mancano i fondi, la possibilità strutturale/tecnica oppure, purtroppo, sono l’ignoranza e i pregiudizi a farla da padrone.

Ma cosa dice, a questo proposito, la legge?

Locali pubblici e accessibilità

Lasciando da parte le questioni casa, mezzi pubblici ed ufficio accessibili, cosa stabilisce la normativa per i locali commerciali?

In effetti, è facile rendersi conto di quanto sia un’esigenza ultra condivisa da tutti quella di approfittare, magari, di un bagno di un locale pubblico, quando si passa, ad esempio, molto tempo per strada. Un bisogno che può scattare e diventare persino più impellente per un disabile, ma che non sempre può essere soddisfatto. Molto spesso, infatti, bar, ristoranti e pub non hanno a disposizione una struttura accessibile e non possono garantire questo tipo di servizio.

In realtà, la normativa stabilisce che la toilette per disabili sia un obbligo di legge per tutte quelle attività commerciali che si occupano di somministrare a tavola cibo ed alimenti e per tutti gli esercizi che prevedono un’area di sosta per il pubblico, ampia più di 250 mq.

Gli edifici più piccoli possono cavarsela con semplici rampe per carrozzine che garantiscano almeno l’accessibilità.

I requisiti minimi sono:

  • dimensioni – 180×180 centimetri (minimo);
  • antibagno – 85 centimetri minimi, lavabo a parte;
  • porta – scorrevole o con apertura verso l’esterno;
  • spazi che consentano le manovre necessarie;
  • serratura con manopola grande (no chiave);
  • rubinetti con miscelatori a leva e blocco della temperatura;
  • sanitari sospesi (facoltativi, da vagliare nel caso di imminenti investimenti, perché si rivelano meno ingombranti e più igienici).

Per i Take Away, invece, non sussiste alcun obbligo (ovviamente non deve essere garantito servizio ai tavoli).

Eccezioni

Può capitare, tuttavia, che in alcuni casi vi siano dei ristoranti o dei punti commerciali molto rinomati che non offrano questo tipo di servizio: non si tratta di attività illegali, ma di locali ubicati, molto spesso, in centri storici, dove impedimenti strutturali possono effettivamente diventare un problema per questo tipo di lavori e modifiche, per cui il Comune offre loro delle deroghe assolutamente in regola con la normativa in corso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *